22 Settembre 2023

Lo Statuto

Art.1 Si è costituita in Genova un’Associazione Sportiva denominata “Unione Sportiva Luca Locatelli Genova Associazione Sportiva Dilettantistica” Organizzazione non lucrativa di utilità sociale.

Art.2 I colori sociali sono: Bianco – Rosso – Blu

Art.3 L’Associazione si pone come centro di vita associativa a carattere democratico non ha alcuna finalità di lucro e si mantiene completamente estranea a questioni di carattere partitico. L’Associazione si ispira ai principi della promozione sociale e svolge compiti di utilità sociale perseguendo l’attività didattica per l’avvio, l’aggiornamento ed il perfezionamento nelle attività sportive.

Art.4 L’Associazione riunisce coloro che condividendone le finalità, sono interessati alla promozione ed alla pratica della pallanuoto femminile, attività che costituisce lo scopo principale della società, della pallanuoto in generale, del nuoto e delle discipline connesse, praticate a livello dilettantistico, e delle attività formative collegate, privilegiando soggetti svantaggiati in ragioni di condizioni fisiche, psichiche, economiche, sociali o familiari, nell’ambito, in via particolare ma non esclusiva, della Regione Liguria.

Art.5 L’Associazione Sportiva aderisce alla F.I.N. E accetta incondizionatamente di conformarsi alle norme ed alle direttive del CONI, mantiene il collegamento con la Pubblica Amministrazione, le Autorità Sanitarie Nazionali e Locali, le Università, i Centri Ospedalieri e comunque tutte quelle istituzioni che possono favorire il conseguimento dei propri fini sociali.

Art.6 L’Assemblea è composta di Soci: a) Benemeriti ed Onorari Soci Benemeriti ed Onorari sono nominati dall’Assemblea Generale dei Soci su proposta del Consiglio Direttivo. In seno all’Assemblea non hanno diritto di voto. b) Sostenitori i Soci sostenitori oltre alla quota sociale, versano un contributo; in seno all’Assemblea hanno voto deliberativo. c) Ordinari i Soci ordinari sono coloro che versano la quota sociale; in seno all’Assemblea hanno voto deliberativo. d) Atleti ed Allievi i Soci Atleti ed Allievi sono coloro che svolgono esclusivamente attività sportiva e non hanno diritto di voto. Ogni Atleta ed ogni Allievo può essere socio Ordinario o Sostenitore se rispetta i punti b) o c) del presente articolo.

Art.7 La qualifica di Socio si perde: a) per dimissioni da presentarsi per iscritto al Consiglio Direttivo. b) per morosità a causa del ritardato pagamento della quota sociale oltre il successivo anno Sociale c) per radiazione che viene pronunciata dal Consiglio Direttivo e approvata dall’Assemblea dei Soci contro il Socio che commette azioni ritenute disonorevoli e che con la sua condotta costituisce ostacolo al buon andamento dell’Associazione. Il Socio contro tale provvedimento può ricorrere ai Probiviri.

Art.8 L’anno sociale decorre dal 1° settembre al 31 agosto. La convocazione dell’Assemblea Ordinaria deve avvenire entro il mese di ottobre di ciascun anno. La convocazione dell’Assemblea dei Soci deve avvenire per avviso scritto agli interessati almeno 15 giorni prima della data fissata (data timbro postale). La convocazione dell’Assemblea Straordinaria oltre che dal Consiglio Direttivo, può essere richiesta da almeno 1/3 dei Soci con diritto di voto.

Art.9 L’assemblea è l’organo deliberante dell’Associazione. L’Assemblea è valida in prima convocazione quando si è accertata la presenza della metà più uno dei Soci. In seconda convocazione sarà valida indipendentemente dal numero dei Soci presenti. Compete all’Assemblea dei Soci, su proposta del Presidente:

Determinare gli indirizzi generali dell’attività dell’Associazione e deliberarne il piano relativo.

Approvare annualmente il preventivo di incassi e spese.

Approvare il rendiconto finanziario ed economico.

Nominare il Collegio dei Revisori dei Conti.

Nominare il Collegio dei Probiviri.

Eleggere i Soci in seno al Consiglio Direttivo a suffragio diretto libero e segreto; l’elezione avverrà attraverso l’espressione di preferenze pari a metà più uno dei membri da eleggere.

Potranno candidarsi a tale elezione tutti i Soci purché maggiorenni.

A parità di voti verrà nominato membro del Consiglio Direttivo, il Socio più anziano di età.

Art.10 Eventuali modifiche del presente Statuto potranno essere discusse dall’Assemblea dei Soci ed approvate a condizione che siano presenti almeno i 2/3 dei Soci.

Art.11 Il Consiglio Direttivo è formato da 15 componenti. Esso dura in carica due anni. I membri del Consiglio Direttivo non potranno ricoprire la medesima carica sociale in altre Associazioni e Società Sportive dilettantistiche nell’ambito della medesima disciplina sportiva facente capo alla Federazione Italiana Nuoto. Le riunioni del Consiglio Direttivo sono valide con la presenza di almeno 1/3 dei componenti. Il ritiro dell’adesione all’Associazione, comporta la decadenza del diritto a far parte del Consiglio Direttivo. I componenti del Consiglio Direttivo decadono altresì per la mancata partecipazione non giustificata a 3 riunioni consecutive. In caso di decadenza o dimissioni, di uno o più consiglieri, il Consiglio Direttivo provvede alla loro surrogazione, cooptando i Soci secondo l’ordine di preferenze conseguite nell’Assemblea.

I compiti del Consiglio Direttivo sono:

a) Eleggere nel suo interno le cariche sociali;

b) Esaminare e deliberare le domande di ammissione e dimissione dei Soci;

c) Redigere il bilancio preventivo, il rendiconto economico, finanziario, patrimoniale e le relative relazioni;

d) Decidere le spese nel limite delle previsioni e provvedere alla corretta gestione delle entrate;

e) Provvedere e convocare le Assemblee ordinarie e straordinarie;

f) Eleggere un Consiglio di Presidenza, formato da un Presidente, Vice Presidente, Cassiere, Segretario più un membro del Consiglio Direttivo con compiti operativi che rivestano carattere di particolare urgenza.

Art.12 Le cariche sociali sono:

Presidente che a norma di Statuto sociale, dirige l’Associazione, ne è il legale rappresentante in ogni evenienza sia penale che civile.

Vice Presidente sostituisce il Presidente in caso di sua assenza e di impedimento e svolge mansioni per le quali viene espressamente delegato dal Consiglio Direttivo.

Segretario dà esecuzione alle delibere del Consiglio Direttivo, redige i verbali delle riunioni, cura la Corrispondenza e la tenuta dei libri sociali e provvede agli atti organizzativi dell’Associazione.

Cassiere cura l’amministrazione dell’Associazione, secondo le delibere del Consiglio ed in particolare tiene la cassa sociale, ne è responsabile di fronte al Consiglio Direttivo.

Art. 13 La Revisione dei conti è affidata al Collegio dei revisori dei Conti, composto da tre soci non facenti parte del Consiglio Direttivo, eletti dall’Assemblea. Essi eleggono tra di loro un Presidente e presentano una relazione scritta all’Assemblea sui controlli effettuati. Rimangono in carica due anni.

Art.14 Il Collegio dei Probiviri è composto da tre membri che devono essere eletti dall’Assemblea dei Soci. I Soci candidati al Consiglio Direttivo non potranno candidarsi anche per il Collegio dei Probiviri. Il Collegio dei Probiviri dura in carica due anni.

Art.15 L’Elezione dei Revisori dei Conti e del Collegio dei Probiviri avviene attraverso l’espressione di due preferenze con i criteri già elencati per l’elezione dei membri del Consiglio Direttivo.

Art.16 Tutte le cariche sociali sono onorifiche ed i relativi uffici non danno diritto a compensi di sorta, salvo il rimborso delle spese documentate.

Art.17 Le entrate dell’Associazione sono costituite: dalle quote sociali, il cui ammontare sarà stabilito di anno in anno dal Consiglio Direttivo; dalle eventuali elargizioni fatte dai Soci; dai contributi degli Enti preposti che concorrono alla gestione degli impianti sportivi in cui vengono svolte le attività statutarie; dalla gestione degli impianti suddetti; dallo svolgimento di servizi convenzionati nell’ambito dei fini statutari; dai proventi di ogni attività compatibile con le finalità proprie delle Organizzazioni non lucrative di utilità sociale.

Art.18 Il patrimonio dell’Associazione è costituito dai trofei aggiudicati in gare e manifestazioni sportive; dal materiale, attrezzi e indumenti; da eventuali donazioni, lasciti e successioni.

Art.19 La durata dell’Associazione è illimitata. Essa non può essere sciolta che con il preventivo benestare ed il voto favorevole dei 2/3 dei Soci dell’Assemblea Straordinaria appositamente convocata e che stabilirà le attribuzioni delle eventuali attività e del patrimonio sociale.

Art.20 Per tutto quanto non contemplato nel presente Statuto, vigono le norme stabilite dallo Statuto della Federazione Italiana Nuoto.

Art.21 Durante la vita dell’Associazione è esclusa la ripartizione di utili fra gli associati.

Art.22 In caso di scioglimento dell’Associazione è fatto obbligo di devolvere il patrimonio ad enti, associazioni o società con uguali finalità.

 

Letto approvato e sottoscritto in Genova il 29 settembre 2005

Il Presidente

Pietro Locatelli